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STATUTO DEL COMITATO DI GESTIONE
DELL’ATC CS2 |
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Art.
1 - Costituzione |
1. Il
Comitato di Gestione (C.d.G.) dell’Ambito
Territoriale di Caccia “CS2” è
costituito, ai sensi dell’art.13 della Legge
Regionale n.9/96, con provvedimento del
Presidente della Provincia n. 35 del
30 ottobre 2006 ed ha autonomia
tecnica-organizzativa e di gestione sotto la
vigilanza della Provincia di Cosenza.
2. Il
C.d.G. ha sede in ROSSANO alla P/zza Montalti
(ex Delegazione Municipale) ed ha lo scopo di
gestire ed organizzare l’attività venatoria nel
territorio nei comuni di competenza senza fini
di lucro.
3. Il
C.d.G. è un organo direttivo apartitico dell’A.T.C.,
insieme al Presidente, all’Assemblea dei Soci ed
al Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha
personalità giuridica di diritto privato.
4. Il
Comitato resta in carica per quattro anni dalla
nomina, fatto salvo quanto previsto all’art.15
comma 3 del Regolamento di attuazione, e
continua a svolgere le sue funzioni sino alla
nomina del nuovo comitato la cui ricostituzione
avviene con la medesima procedura.
5. I
componenti il Comitato di Gestione possono
essere eletti per non più di due volte
consecutive.
6. Sono
eleggibili tutti coloro che non ricadono nei
casi di incompatibilità di cui all’art.2, commi
10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione.
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Art.
2- Compiti del Comitato di Gestione |
1. I
Comitati di Gestione hanno compiti di gestione
faunistica e di organizzazione dell’attività
venatoria nel territorio di competenza; più
dettagliatamente;
a.
programmano gli interventi per migliorare
l’habitat e le attività di ricognizione delle
risorse ambientali e della consistenza
faunistica;
b.
provvedono ad indagini ed azioni inerenti le
presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la
tutela della fauna selvatica, l’incremento delle
popolazioni animali selvatiche, la difesa delle
colture;
c.
predispongono, nell’ambito delle attività di
propria competenza, progetti finalizzati il cui
finanziamento, previa verifica
dell’ammissibilità, è effettuato dalla Provincia
con i fondi provenienti dalle tasse di
concessione regionale e dalle sanzioni
amministrative che annualmente la Regione
ripartisce a favore delle stesse;
d.
predispongono l’attribuzione di incentivi
economici ai proprietari o conduttori di fondi
rustici per quanto attiene alle coltivazioni per
l’alimentazione naturale della fauna selvatica,
per il ripristino di zone umide e fossati, per
la differenziazione delle colture, per
l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti
alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei
nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni
altro intervento rivolto all’incremento e
salvaguardia della fauna selvatica;
e.
decidono in ordine all’accesso all’ambito di
competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi
del regolamento di attuazione;
f.
determinano la consistenza faunistica
dell’ambito, mediante adeguati censimenti;
g.
determinano il quantitativo di selvaggina da
immettere, il numero dei capi prelevabili,
prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo
venatorio. I Comitati di Gestione devono
valutare attentamente anche i tempi e le
modalità di immissione dei selvatici, nel
rispetto della loro biologia e della tecnica
necessaria onde evitare traumi;
h.
esprimano parere sul piano faunistico venatorio
provinciale, avanzando richieste di modifiche o
integrazioni al piano stesso;
i.
esprimano, altresì, parere vincolante sulla
concessione delle autorizzazioni per la
costituzione di zone addestramento cani.
2. Per
l’espletamento delle proprie funzioni i Comitati
di Gestione possono dotarsi di organizzazione
tecnico-amministrativa corrispondente alle
esigenze dell’A.T.C. e rivolgersi a strutture
esterne, pubbliche e private, per consulenze
specialistiche;
3. I
Comitati di Gestione trasmettono alla Provincia,
entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti da
essi predisposti nell’anno precedente; la
Provincia provvede a raccoglierli in volumi che
rimangono a disposizione di chiunque voglia
prenderne visione.
4. I
Comitati di Gestione adottano un libro dei
verbali del Comitato e un libro dei verbali
dell’Assemblea nei quali sono raccolte in forma
sintetica tutte le decisioni assunte. Analogo
libro dei verbali è adottato dal Collegio dei
Revisori. I libri sociali sono a disposizione di
tutti gli iscritti all’A.T.C.
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Art.
3 - Funzionamento del Comitato di Gestione |
1.
Il
Comitato elegge al suo interno il Presidente,
due Vice-Presidenti, un Segretario con funzioni
di verbalizzazione delle decisioni:
2.
Le
riunioni del Comitato sono convocate dal
Presidente e sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri insediati; i componenti
il Comitato di Gestione decadono dalla carica
quanto siano assenti ingiustificati per tre
riunioni consecutive o siano comunque assenti ad
oltre un terzo delle riunioni nell’arco
dell’anno. Il Presidente è altresì obbligato a
convocare le riunioni del Comitato quanto ne
facciano motivata richiesta almeno la metà dei
componenti o su richiesta unanime dell’intero
Collegio dei Revisori. Il Comitato di Gestione,
per rendere più efficace il proprio
funzionamento, può articolarsi al suo interno in
un comitato esecutivo di 5 membri con funzioni
meramente propositive ed esecutive.
3.
Le
decisioni sono assunte con voto favorevole della
maggioranza dei votanti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le
astensioni e le assenze durante le operazioni di
voto non influenzano il risultato delle
votazioni.
4.
Delle decisioni assunte viene redatto apposito
verbale dal Segretario nominato con la procedura
di cui al precedente punto 1.
5.
In
Caso di impossibilità di funzionamento, Il
Presidente ne dà comunicazione alla Provincia e
alle organizzazioni e associazioni interessate
per i provvedimenti conseguenti.
6.
Il
C. d. G.
rimane in carica per un triennio.
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Art.
4 - Presidente del Comitato di Gestione |
1. Il
Presidente deve essere eletto fra i componenti
il Comitato di Gestione, con le modalità di cui
al comma 1 del precedente art. 3.
2. Il
Presidente ha la rappresentanza legale
dell’ambito territoriale di caccia e ne firma
gli atti.
3. Convoca
e presiede il Comitato, provvede, sentito il
Comitato di Gestione, alla redazione dell’ordine
del giorno delle sedute, convoca e presiede
l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione dei
provvedimenti adottati.
4. Nel
caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente le sue funzioni sono esercitate dal
Vice-Presidente più anziano; nell’ipotesi di
assenza o impedimento definitivo od anche di
dimissioni, il Vice-Presidente convoca il C. d.
G. per l’elezioni di un nuovo Presidente.
5. Il
Presidente può delegare gli altri membri del
Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.
6. Il
Presidente del C. d. G. rimane in carica per un
triennio.
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Art.
5 - Revisori dei Conti |
1. Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, tra gli iscritti
all’Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall’
Assemblea dei Soci.
2. Il
Presidente convoca le riunioni del Collegio.
3. Il
Collegio rimane in carica per un triennio e
continua a svolgere le proprie funzioni sino
all’insediamento del nuovo Collegio; esso non
decade qualora per qualsiasi motivo si debba
provvedere a rinominare il Comitato di Gestione
prima della sua scadenza naturale.
4. Il
Collegio controlla la regolarità tenuta della
contabilità nel rispetto delle leggi, dello
statuto e dei regolamenti; di ogni verifica
contabile viene redatto apposito verbale sul
libro verbali, a firma dei componenti che hanno
partecipato al controllo.
5. Il
Collegio dei Revisori stabilisce, a suo
insindacabile giudizio, la periodicità dei
controlli, previa comunicazione al Presidente
del C. di G.
6. I
Revisori partecipano di diritto alle riunioni
del C. di G. e all’Assemblea dei Soci, senza
diritto di voto.
7. Non
possono essere eletti a revisori dei conti
persone che abbiano motivi di esclusione
analoghi a quelli previsti per i componenti dei
Comitati di Gestione ( art. 2 comma 10 e 11 del
Regolamento Regionale di attuazione degli A.T.C.).
8. Il
Comitato di Gestione verifica attraverso il
curriculum e l’auto dichiarazione l’esistenza
dei requisiti e l’inesistenza dei suddetti
motivi di esclusione.
9. Gli
emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti
secondo i minimi tabellari professionali.
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Art.
6 - Soci |
1. Sono
soci dell’A.T.C., con diritto di partecipazione
e di voto all’assemblea, tutti i cacciatori
iscritti ed i legali rappresentati delle
associazioni agricole, presenti nelle singole
Province, in ragione di una per ogni
associazione, in rappresentanza dei proprietari
o conduttori dei fondi inclusi nell’A.T.C.
2. Si
intendono per iscritti tutti i cacciatori che
abbiano stabilito la propria residenza venatoria
nell’A.T.C. secondo le modalità previste
all’art. 7 del Regolamento di Attuazione e siano
in regola con il pagamento della quota annuale
di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Non
sono da considerarsi soci i proprietari o
conduttori che abbiano sottrato i fondi,
ricadenti nell’A.T.C., all’esercizio
dell’attività venatoria, ad eccezione dei fondi
destinati a zone di addestramento cani, zone di
ripopolamento e cattura, Aziende agro turistico
venatorie e Aziende faunistico venatorie
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Art.
7 - Assemblea dei Soci |
1. L’Assemblea
dei Soci è composta dai rappresentanti dei
cacciatori eletti nei singoli Comuni, dai legali
rappresentanti delle Associazioni agricole,
presenti nelle singole Province, in ragione di
uno per ogni associazione. Le assemblee dei
cacciatori per ogni Comune, facente parte dell’A.T.C.,
convocate e presiedute dal Presidente del
Comitato di Gestione o da un suo delegato,
eleggono in modo palese, salvo del voto segreto,
i delegati all’assemblea generale. I delegati
comunali sono eletti in ragione di uno cento
soci, o frazione superiore a cinquanta. Qualora
non si raggiunga il numero minimo ne viene
eletto almeno uno. Nelle Assemblee comunali,
aperta a tutti i soci, si discutono gli
argomenti posti all’ordine del giorno
dell’Assemblea generale assumendo le relative
decisioni.
2. Partecipano,
altresì, all’Assemblea, senza diritto di voto, i
Revisori dei Conti.
3. L’Assemblea
dei soci è convocata dal Presidente del C. d. G.
una volta all’anno, in via ordinaria, entro il
30 aprile, per l’esame del bilancio e della
relazione sulla gestione annuale; l’avviso di
convocazione dovrà essere preferibilmente
divulgata attraverso uno dei maggiori quotidiani
a tiratura locale o in altre forme ritenute più
opportune e ,comunque, affisso all’Albo della
Provincia territorialmente competente almeno
quindici giorni prima della riunione
assembleare.
4.
Il Presidente del
C. d. G. convoca l’Assemblea in via
straordinaria, con analogo preavviso, quando lo
ritenga necessario ovvero quando ne faccia
motivata richiesta la meta più uno dei
componenti il Comitato.
5. L’assemblea
ordinaria deve essere sempre fissata in prima ed
in seconda convocazione: in prima convocazione è
validamente costituità se sono presenti la meta
più uno degli aventi diritto al voto; in seconda
convocazione, fissata nello stesso luogo della
prima e almeno un’ora dopo, è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti
aventi diritto al voto.
6. L’assemblea
è presieduta dal Presidente del Comitato di
Gestione. In caso di votazione l’Assemblea
elegge tre membri della commissione elettorale
per le operazioni di voto.
7. L’Assemblea
delibera sugli argomenti posti all’ordine del
giorno predisposto dal Comitato di Gestione e su
altri che le fossero sottoposti purché urgenti
ed indifferibili.
8. Di
norma le votazioni su argomenti di ordine
generale avvengano per alzata di mano; nel caso
le votazioni riguardino persone fisiche esse
avvengono a scrutino segreto.
9. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando
riportano l’approvazione della maggioranza dei
votanti; in caso di parità l’argomento viene
rimandato al C. di G. per la decisione finale
che dovrà, comunque, essere ratificata
dall’Assemblea nella prima riunione utile. I
voti nulli, le astensioni e le assenze durante
le operazioni di voto non influenzano il
risultato delle votazioni. Partecipano, altresì,
all’Assemblea, senza diritto di voto, i Revisori
dei Conti.
10. L’Assemblea
ha l’obbligo di provvedere, nella prima riunione
utile e dopo l’insediamento del C. di G.,
all’approvazione dello Statuto tipo, per alzata
di mano, e all’elezione di due membri effettivi
ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei
Conti a scrutino segreto.
11. La
commissione elettorale, composta da tre membri,
svolge funzione di controllo sulla ammissibilità
delle candidature, di scrutinio, di direzione e
controllo delle operazioni di voto e di
risoluzione delle controversie concernenti le
operazioni stesse.
12. Per
la migliore dell’A.T.C. l’Assemblea su proposta
del Comitato di Gestione può prevedere la
suddivisione del territorio in comprensori che
coincidano con il territorio di uno o più
comuni, con la costituzione per ogni
comprensorio di un comitato referente, di
massimo 5 membri, soci dell’A.T.C. interessato,
che ha funzioni propositive e non decisionali.
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Art.
8 -
Provvedimenti
disciplinari |
1. Il
Presidente della Provincia, per gravi fatti di
ordine morale ovvero per le violazioni del
presente statuto, delle leggi e dei regolamenti
in materia di caccia e di tutela del patrimonio
faunistico commessi da qualsiasi componente agli
organi di gestione dell’A.T.C., eroga
provvedimenti disciplinari che vanno dal
semplice richiamo scritto alla sospensione sino
ad un massimo di quattro anni o all’espulsione
definitiva dalla partecipazione alla gestione
degli ambiti e la perdita della residenza
venatoria per gli iscritti all’ambito nel caso
le violazioni siano reiterate.
2. Il
C. di G. delibera l’erogazione di provvedimenti
disciplinari a carico dei soci.
3. L’erogazione
di provvedimenti disciplinari a carico di
componenti il Comitato di Gestione, nominati dal
Presidente della Provincia, sono da esso
assunti su proposta dello stesso C. di G. o per
autonoma iniziativa.
4. Nel
caso di inadempienza da parte del C. di G.,
qualsiasi socio può adottare poteri sostitutivi
comunicando i fatti al Presidente della
Provincia che dovrà adottare i provvedimenti del
caso.
5. Nessun
provvedimento disciplinare può essere adottato
senza la preventiva contestazione dell’addebito
all’interessato; a tal fine deve essere concesso
un termine di trenta giorni per eventuali
contradeduzioni.
6. I
provvedimenti disciplinari devono essere
motivati ed adottati a maggioranza dei votanti e
comunicati agli interessati mediante lettera
raccomandata.
7. Dal
momento dell’adozione dei provvedimenti
disciplinari, l’interessato dovrà considerarsi
sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la
partecipazione all’Assemblea dei Soci.
8. Contro
i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, all’Assessore Regionale
Agricoltura, Caccia e Pesca che, con decreto
assessorile, potrà confermare o modificare i
provvedimenti che, a quel punto, diventano
definitivi.
9. In
ogni grado del giudizio, il ricorrente ha
diritto di essere sentito personalmente, ove lo
richiede, o di essere assistito da persona o
legale di sua fiducia.
10.La
comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a
mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.
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Art.
9 - Modifica dello Statuto |
1. Il
presente Statuto tipo dovrà essere approvato
dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 13
della L.R. n.9/96 e con le modalità previste al
precedente art.7.
2. Le
modifiche allo Statuto devono essere proposte
dall’Assemblea dei Soci e sottoposte dal C. d.
G. all’attenzione del Consiglio Regionale che
provvederà alla loro approvazione se le stesse
saranno ritenute migliorative e risolutive ai
fini di un migliore funzionamento degli organi
di gestione dell’A.T.C., fatta salva la
compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.
3.
Il presente
Statuto ed il regolamento di attuazione, di cui
è parte integrante, entrano in vigore il giorno
successivo all’esecutività della delibera di
Consiglio Regionale.
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statuto in formato pdf |
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