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  Compiti dell'ATC
 
   
   
 

STATUTO DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC CS2

 
 Art. 1 - Costituzione
 

1.  Il Comitato di Gestione (C.d.G.) dell’Ambito Territoriale di Caccia “CS2” è costituito, ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n.9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n. 35 del 30 ottobre 2006 ed ha autonomia tecnica-organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della Provincia di Cosenza.

2.  Il C.d.G. ha sede in ROSSANO alla P/zza Montalti (ex Delegazione Municipale) ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l’attività venatoria nel territorio nei comuni di competenza senza fini di lucro.

3.  Il C.d.G. è un organo direttivo apartitico dell’A.T.C., insieme al Presidente, all’Assemblea dei Soci ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità giuridica di diritto privato.

4.  Il Comitato resta in carica per quattro anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto all’art.15 comma 3 del Regolamento di attuazione, e continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo comitato la cui ricostituzione avviene con la medesima procedura.

5.  I componenti il Comitato di Gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

6.  Sono eleggibili tutti coloro che non ricadono nei casi di incompatibilità di cui all’art.2, commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione.

 

 Art. 2- Compiti del Comitato di Gestione
 

1.  I Comitati di Gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’attività venatoria nel territorio di competenza; più dettagliatamente;

a.   programmano gli interventi per migliorare l’habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b.    provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

c.    predispongono, nell’ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità, è effettuato dalla Provincia con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e dalle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore delle stesse;

d.    predispongono l’attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

e.   decidono in ordine all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del regolamento di attuazione;

f.      determinano la consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti;

g.    determinano il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio. I Comitati di Gestione devono valutare attentamente anche i tempi e le modalità di immissione dei selvatici, nel rispetto della loro biologia e della tecnica necessaria onde evitare traumi;

h.    esprimano parere sul piano faunistico venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

i.       esprimano, altresì, parere vincolante sulla concessione delle autorizzazioni per la costituzione di zone addestramento cani.

2.  Per l’espletamento delle proprie funzioni i Comitati di Gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell’A.T.C.  e rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consulenze specialistiche;

3.  I Comitati di Gestione trasmettono alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti da essi predisposti nell’anno precedente; la Provincia provvede a raccoglierli in volumi che rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

4.  I Comitati di Gestione adottano un libro dei verbali del Comitato e un libro dei verbali dell’Assemblea nei quali sono raccolte in forma sintetica tutte le decisioni assunte. Analogo libro dei verbali è adottato dal Collegio dei Revisori. I libri sociali sono a disposizione di tutti gli iscritti all’A.T.C.

 

 Art. 3 - Funzionamento del Comitato di Gestione
 

1.   Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle decisioni:

2.   Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati; i componenti il Comitato di Gestione decadono dalla carica quanto siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dell’anno. Il Presidente è altresì obbligato a convocare le riunioni del Comitato quanto ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti o su richiesta unanime dell’intero Collegio dei Revisori. Il Comitato di Gestione, per rendere più efficace il proprio funzionamento, può articolarsi al suo interno in un comitato esecutivo di 5 membri con funzioni meramente propositive ed esecutive.

3.   Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.

4.   Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato con la procedura di cui al precedente punto 1.

5.   In Caso di impossibilità di funzionamento, Il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni e associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

6.   Il C. d. G. rimane in carica per un triennio.

 

 Art. 4 - Presidente del Comitato di Gestione
 

1.   Il Presidente deve essere eletto fra i componenti il Comitato di Gestione, con le modalità di cui al comma 1 del precedente art. 3.

2.   Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ambito territoriale di caccia e ne firma gli atti.

3.  Convoca e presiede il Comitato, provvede, sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell’ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.

4.  Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano; nell’ipotesi di assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice-Presidente convoca il C. d. G. per l’elezioni di un nuovo Presidente.

5.  Il Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.

6.  Il Presidente del C. d. G.  rimane in carica per un triennio.

 

 Art. 5 - Revisori dei Conti
 

1.  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall’ Assemblea dei Soci.

2.  Il Presidente convoca le riunioni del Collegio.

3.  Il Collegio rimane in carica per un triennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo Collegio; esso non decade qualora per qualsiasi motivo si debba provvedere a rinominare il Comitato di Gestione prima della sua scadenza naturale.

4.  Il Collegio controlla la regolarità tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto apposito verbale sul libro verbali, a firma dei componenti che hanno partecipato al controllo.

5.  Il Collegio dei Revisori stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la periodicità dei controlli, previa comunicazione al Presidente del C. di G.

6.  I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del C. di G. e all’Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

7.  Non possono essere eletti a revisori dei conti persone che abbiano motivi di esclusione analoghi a quelli previsti per i componenti dei Comitati di Gestione ( art. 2 comma 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione degli A.T.C.).

8.  Il Comitato di Gestione verifica attraverso il curriculum e l’auto dichiarazione l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza dei suddetti motivi di esclusione.

9.  Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.

 

 Art. 6 - Soci
 

1.  Sono soci dell’A.T.C., con diritto di partecipazione e di voto all’assemblea, tutti i cacciatori iscritti ed i legali rappresentati delle associazioni agricole, presenti nelle singole Province, in ragione di una per ogni associazione, in rappresentanza dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell’A.T.C.

2.  Si intendono per iscritti tutti i cacciatori che abbiano stabilito la propria residenza venatoria nell’A.T.C. secondo le modalità previste all’art. 7 del Regolamento di Attuazione e siano in regola con il pagamento della quota annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3.  Non sono da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottrato i fondi, ricadenti nell’A.T.C., all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, Aziende agro turistico venatorie e Aziende faunistico venatorie

 

 Art. 7 - Assemblea dei Soci
 

1.  L’Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti dei cacciatori eletti nei singoli Comuni, dai legali rappresentanti delle Associazioni agricole, presenti nelle singole Province, in ragione di uno per ogni associazione. Le assemblee dei cacciatori per ogni Comune, facente parte dell’A.T.C., convocate e presiedute dal Presidente del Comitato di Gestione o da un suo delegato, eleggono in modo palese, salvo del voto segreto, i delegati all’assemblea generale. I delegati comunali sono eletti in ragione di uno cento soci, o frazione superiore a cinquanta. Qualora non si raggiunga il numero minimo ne viene eletto almeno uno. Nelle Assemblee comunali, aperta a tutti i soci, si discutono gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea generale assumendo le relative decisioni.

2.  Partecipano, altresì, all’Assemblea, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

3.  L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del C. d. G. una volta all’anno, in via ordinaria, entro il 30 aprile, per l’esame del bilancio e della relazione sulla gestione annuale; l’avviso di convocazione dovrà essere preferibilmente divulgata attraverso uno dei maggiori quotidiani a tiratura locale o in altre forme ritenute più opportune e ,comunque, affisso all’Albo della Provincia territorialmente competente almeno quindici giorni prima della riunione assembleare.

4.  Il Presidente del C. d. G. convoca l’Assemblea in via straordinaria, con analogo preavviso, quando lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia motivata richiesta la meta più uno dei componenti il Comitato.

5.  L’assemblea ordinaria deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituità se sono presenti la meta più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un’ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

6.  L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. In caso di votazione l’Assemblea elegge tre membri della commissione elettorale per le operazioni di voto.

7.  L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno predisposto dal Comitato di Gestione e su altri che le fossero sottoposti purché urgenti ed indifferibili.

8.  Di norma le votazioni su argomenti di ordine generale avvengano per alzata di mano; nel caso le votazioni riguardino persone fisiche esse avvengono a scrutino segreto.

9.   Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando riportano l’approvazione della maggioranza dei votanti; in caso di parità l’argomento viene rimandato al C. di G. per la decisione finale che dovrà, comunque, essere ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni. Partecipano, altresì, all’Assemblea, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

10. L’Assemblea ha l’obbligo di provvedere, nella prima riunione utile e dopo l’insediamento del C. di G.,  all’approvazione dello Statuto tipo, per alzata di mano, e all’elezione di due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti a scrutino segreto.

11. La commissione elettorale, composta da tre membri, svolge funzione di controllo sulla ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

12. Per la migliore dell’A.T.C. l’Assemblea su proposta del Comitato di Gestione può prevedere la suddivisione del territorio in comprensori che coincidano con il territorio di uno o più comuni, con la costituzione per ogni comprensorio di un comitato referente, di massimo 5 membri, soci dell’A.T.C. interessato, che ha funzioni propositive e non decisionali.

 

 Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
 

1.  Il Presidente della Provincia, per gravi fatti di ordine morale ovvero per le violazioni del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti in materia di caccia e di tutela del patrimonio faunistico commessi da qualsiasi componente agli organi di gestione dell’A.T.C., eroga provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo scritto alla sospensione sino ad un massimo di quattro anni o all’espulsione definitiva dalla partecipazione alla gestione degli ambiti e la perdita della residenza venatoria per gli iscritti all’ambito nel caso le violazioni siano reiterate.

2.  Il C. di G. delibera l’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci.

3.  L’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico di componenti il Comitato di Gestione, nominati dal Presidente della Provincia, sono da  esso assunti su proposta dello stesso C. di G. o per autonoma iniziativa.

4.  Nel caso di inadempienza da parte del C. di G., qualsiasi socio può adottare poteri sostitutivi comunicando i fatti al Presidente della Provincia che dovrà adottare i provvedimenti del caso.

5.  Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per eventuali contradeduzioni.

6.  I provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dei votanti e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

7.  Dal momento dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, l’interessato dovrà considerarsi sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la partecipazione all’Assemblea dei Soci.

8.  Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca che, con decreto assessorile, potrà confermare o modificare i provvedimenti che, a quel punto, diventano definitivi.

9.  In ogni grado del giudizio, il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente, ove lo richiede, o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

10.La comunicazione di tutti  gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

 

 Art. 9 - Modifica dello Statuto
 

1.  Il presente Statuto tipo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.9/96 e con le modalità previste al precedente art.7.

2.  Le modifiche allo Statuto devono essere proposte dall’Assemblea dei Soci e sottoposte dal C. d. G. all’attenzione del Consiglio Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento degli organi di gestione dell’A.T.C., fatta salva la compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.

3.  Il presente Statuto ed il regolamento di attuazione, di cui è parte integrante, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio Regionale.

 

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